Istituzione catasto incendi

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La Legge 21/11/2000, n. 353, art. 10, com. 1 definisce specifici divieti e prescrizioni relativamente alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco:

  • queste zone non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente; in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al punto precedente, pena la nullità dell’atto

  • per queste zone è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione

  • sono vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici

  • sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia.

2019-11-22

Comunicazione

Istituzione catasto incendi: avviso di pubblicazione aree percorse dal fuoco

Avviso istituzione catasto incendi

Catasto Incendi - Schede Ricognitive e Cartografia

AVVISO PUBBLICAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2024

Catasto incendi - Aggiornamento 2024 - Schede ricognitive e cartografia

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27
Ago/24

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