Informazioni e modalità concernenti l'accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria, l'accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori e il registro degli accessi.

Accesso civico
Contenuto

REGISTRO DEGLI ACCESSI IN DOCUMENTAZIONE.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Accesso civico semplice - Servizio comunale competente

L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di chiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo, nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”.

La domanda può essere formulata da chiunque e non deve essere motivata.

È inoltre gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Accesso civico generalizzato - Servizio comunale competente

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere a documenti, dati o informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

È stato introdotto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5, com. 2, e modificato dal Decreto legislativo 25/05/2016, n. 97, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La domanda può essere formulata da chiunque e non deve essere motivata.
Il rilascio di dati, documenti o informazioni è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Approfondimenti per l'accesso civico generalizzato

Eccezioni assolute

Esistono alcuni casi tassativi di esclusione assoluta nei quali l’accesso generalizzato viene rifiutato a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari come (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 3):

  • segreto di Stato
  • altri casi di segreto o di divieto di divulgazione:
    • segreto statistico
    • dati su sicurezza pubblica
    • procedimenti tributari
    • attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
    • documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi.

Limiti relativi alla tutela di interessi pubblici

Esistono alcuni casi in cui è possibile rigettare l’istanza qualora il rifiuto sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 1):

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico
  • sicurezza nazionale
  • difesa e questioni militari
  • relazioni internazionali
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  • conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  • regolare svolgimento di attività ispettive.

Limiti relativi alla tutela di interessi privati

L’accesso generalizzato può essere negato se questo si rende necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • protezione di dati personali
  • libertà e segretezza della corrispondenza
  • interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

In alcuni casi, l’Amministrazione può fare ricorso al potere di differimento, ovvero affrontare la domanda solo in un momento successivo, quando non sussiste più la condizione che ha generato il rifiuto della domanda di accesso generalizzato.

Riesame della domanda di accesso civico

In caso di rifiuto totale o parziale a una domanda di accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente.

In caso di mancata risposta entro il termine è possibile chiedere l'esercizio del potere sostitutivo.

Opposizione alla domanda di accesso civico

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, per ogni domanda di accesso civico generalizzato l'Amministrazione deve individuare i soggetti controinteressati ed è tenuta a darne comunicazione agli stessi (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 2). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione se l'accesso può causare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale
  • il diritto d’autore e i segreti commerciali.

NORMATIVA ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Aggiornamento: tempestivo

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 14-03-2013, n. 33, art. 5, com. 1Legge 7-08-1990, n. 241, art. 2, com. 9-bis

NORMATIVA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Aggiornamento: tempestivo

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 14-03-2013, n. 33, art. 5, com. 2

NORMATIVA ELENCO DEGLI ACCESSI

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

Aggiornamento: semestrale

Riferimenti normativi: Deliberazione ANAC 28-12-2016, n. 1309

Documentazione
Registro degli accessi (Atto: Fascicolo 01-01-2019, n. Registro.degli.accessi)

Ultimo Aggiornamento

09
Apr/24

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